venerdì 5 agosto 2016

Abbasso il riscaldamento a 20 gradi. Tratto da: "Vivi con Stile".

Lo prescrive la legge e lo consigliano anche le norme di igiene per il benessere. Se a casa tua d'inverno si viaggia sopra i 20 gradi, è il momento di regolare il termostato e, nel caso, infilarsi un maglione in più! Risparmio: 100-200 euro / 200-300 kg CO2 all'anno.
Venti gradi, con due di tolleranza, è il limite massimo di temperatura stabilito da una normativa nazionale (DPR 412/1993 modificato dal DPR 551/99) per abitazioni, uffici, scuole e negozi. Si tratta di valori considerati ottimali per il comfort termico anche dai regolamenti locali di igiene, che nei luoghi dove si svolge un’'attività consigliano una temperatura interna di 19/20 gradi d'’inverno e di 26/27 d'’estate, con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
Superare i 20 gradi non fa bene neppure al bilancio familiare: per ogni grado di temperatura oltre questa soglia, per tutto l'inverno, la spesa di riscaldamento aumenta del 6 o 7%. Molto di più, anche del 30-40%, per chi si discosta di tre o quattro gradi dalle temperature d'igiene (succede spesso nei negozi o negli uffici).
In proporzione, aumenta l'inquinamento: 2 o 300 kg di CO2 all'anno per ogni grado in più.
a) Regolo il termostato a 20 °C, ricordandomi di girare la manopola dei radiatori o dell'impianto.
b) Tengo porte e finestre chiuse per non disperdere calore.
c) Non supero il limite di di utilizzo giornaliero fissato dalla legge: a Milano, 14 ore di accensione giornaliera per le caldaie a gas, ma il limite andrebbe rispettato anche per chi utilizza il condizionatore elettrico.
Ciascun proprietario o inquilino può inoltre richiedere a proprie spese un controllo del rispetto di valori massimi della temperatura ambiente. A Milano il costo dell’'ispezione ammonta a 66 euro e il richiedente è esonerato dal pagamento nel caso in cui si attesti che la temperatura risulti superiore ai limiti previsti dalla normativa.
Attenzione: l’'eventuale verifica richiesta non esime dalle operazioni di controllo e di manutenzione ordinaria dell’'impianto termico di cui è responsabile il proprietario (o l’'occupante) dell'’immobile o l’'amministratore di condominio (che può nominare un “terzo responsabile”), nel caso di impianti centralizzati.

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